Detenzione armi ereditate
Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che la detenzione di armi è soggetta a normativa specifica.
L'articolo 38 del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, prevede che chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia, deve farne regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza locale.
Pertanto, l'erede che, nella casa del familiare deceduto, dovesse trovare armi - di qualsiasi tipo, anche ad uso collezionistico - non può limitarsi a custodirle in soffitta o nello scantinato, ma deve presentare la denuncia prevista dalla legge. Diversamente, commette reato, può essere tratto a giudizio e infine condannato.
Chi eredita armi, munizioni o materie esplodenti, oppure le ritrova presso l'abitazione del defunto, è tenuto a darne comunicazione all'autorità di sicurezza. Deve, quindi, rivolgersi all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri, portando con sé la denuncia di detenzione delle armi del defunto (se rinvenuta) e una dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del de cuius
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Area Amministrativa |
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Referente: | Gianna Maria Cappai |
Indirizzo: | Via Croce di Ferro 32, 09040 San Basilio (CA) |
Telefono: | 0709805536 |
Fax: | 0709805284 |
Email: | segreteria@comune.sanbasilio.ca.it |
Email certificata: | segreteria@pec.comune.sanbasilio.ca.it |
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